D.V.R.

DVR è l'acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi .

Si tratta della valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
Per la redazione del documento si procede alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione). All’interno di ogni attività lavorativa si individuano le singole FASI a cui sono associate:

  • Macchine ed attrezzature impiegate
  • Sostanze e preparati chimici impiegati
  • Addetti
  • D.P.I.

Ad ogni singola fase si attribuiscono i rischi:

  • derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro
  • indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno
  • conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature
  • connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti: Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a:
Il suddetto, accettato l’incarico, ha composto, d’accordo con il datore di lavoro ed il medico competente, il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.