R.S.P.P.
RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta del professionista esperto in Sicurezza (Safety) designato dai datori di lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti il mantenimento ed miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
L'art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
Il D.Lgs 81/2008 è formato da 306 articoli che sono suddivisi nei seguenti titoli:
- Titolo I - (art. 1-61)
- Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- Titolo II (art. 62-68)
- Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo III (art. 69-87)
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (art. 88-160)
- Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171)
- Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179)
- Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Titolo VIII (art. 180-220)
- Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
- Titolo IX (art. 221-265)
- Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
- Titolo X (art. 266-286)
- Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
- Titolo XI (art. 287-297)
- Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
- Titolo XII (art. 298 - 303)
- Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304 - 306)
- Disposizioni finali
La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
