VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Campo di applicazione del D.Lgs. 277/91

Le disposizioni del D.Lgs. 277/91 si applicano a tutte le attività pubbliche e private nelle quali sono
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Per la definizione di lavoratore subordinato o
equiparato si prenda a riferimento quanto indicato ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.P.R. 303/56:

“...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte od una professione. ...sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.”

Il D.Lgs. 277/91 trova anche applicazione nei riguardi Forze armate o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio Sanitario Nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali (art. 1, comma 4) e anche degli istituti di istruzione e di educazione come specificato al comma 2 dell’art. 1-bis della legge 23/12/96 n. 649. È da evidenziare che l’applicazione delle norme, relativamente alle attività sopracitate, deve avvenire tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.
Sono esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 277/91 i lavoratori della navigazione marittima ed aerea (art. 2),
con ciò riferendosi agli addetti alle specifiche attività svolte “a bordo” delle navi e degli aeromobili. Restano soggette alle disposizioni del decreto tutte le altre attività “non di bordo” delle navi e degli aeromobili.
Sullo stesso argomento è poi da evidenziare che il D.Lgs. 298/99 relativo alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, al punto 17 dell’Allegato 1 prevede che siano adottate le opportune misure affinché il livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al minimo tenuto conto della stazza della nave.
In generale, infine, si ricorda che l’applicazione delle norme del D.Lgs. 277/91 si estende anche ai lavoratori stagionali o assunti per brevi periodi; lavoratori che hanno i medesimi diritti di essere tutelati contro i rischi professionali dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
A questo si aggiunga che il quadro legislativo sta per cambiare in ragione dell’adozione di una nuova direttiva europea (la 2003/10/CE) sull’esposizione professionale al rumore che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 febbraio 2006. Questa direttiva, in ossequio alla politica di progressivo innalzamento degli standard di sicurezza e salute dei lavoratori dell’Unione, prevede una serie di importanti novità (si pensi ad esempio all’abbassamento del valore limite di esposizione personale giornaliero LEP,d dagli attuali 90 dB(A) a 87 dB(A)) che evidenziano ancor di più la necessità di mettere in campo una politica di prevenzione tecnica per la gestione del rischio rumore.